di Lorenzo Maria Pacini
Se lo Stato si considera in guerra, perché non lo dichiara laddove la Costituzione lo impone?
Il caso di Ravenna
Tutto ha inizio a Ravenna, città storica e importante porto italiano sulla costa adriatica. Il porto di Ravenna è un porto civile: rinfuse, fertilizzanti, container, navi da crociera. Eppure, in una memoria depositata quest’estate presso il Consiglio di Stato, la Avvocatura
Generale dello Stato gli ha attribuito una «rilevanza militare» nell’ambito del sistema di difesa marittima del Paese. La motivazione risiede in una sola frase: rendere pubblici determinati dati comporterebbe un rischio inaccettabile perché
«è in corso una guerra mondiale “a pezzi” e “ibrida”, che coinvolge, tra gli altri, anche l’Italia».
I dati non riguardavano rotte, orari o nomi di navi. Si trattava di cifre aggregate: la quantità di equipaggiamento militare che ha lasciato il porto nel 2025, suddivisa per periodi di quattro mesi e classificata come esportazioni o transito. La giornalista Linda Maggiori aveva richiesto queste informazioni a gennaio in virtù del diritto generale di accesso alle informazioni pubbliche — l’equivalente italiano del FOIA — che non richiede alcuna motivazione. Il 13 ottobre, Il Fatto Quotidiano ha portato la vicenda all’attenzione dell’opinione pubblica nazionale. Il 16 ottobre, la Sezione VI del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane.

A febbraio, l’Agenzia delle Dogane, che fa capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), aveva respinto integralmente la richiesta, adducendo motivi di sicurezza nazionale, ordine pubblico e riservatezza commerciale. Maggiori, rappresentata dall’avvocato Andrea Maestri, ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell’Emilia-Romagna, il quale il 1° luglio ha accolto parzialmente il ricorso: i quantitativi devono essere resi pubblici poiché i dati numerici sono «neutri», mentre le destinazioni possono rimanere riservate. La Dogana, rappresentata dalla Procura dello Stato, ha presentato ricorso. Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale: l’amministrazione non è riuscita a dimostrare né la necessità né la concretezza del danno. Ha inoltre rilevato un comportamento «apparentemente contraddittorio», poiché l’Ufficio doganale di Livorno aveva precedentemente fornito dati simili senza obiezioni.
Nel febbraio 2025, a Ravenna sono state sequestrate circa 13 tonnellate metriche di parti forgiate destinate a un’azienda israeliana del settore della difesa senza autorizzazione all’esportazione; il procedimento è ancora in corso e vale la presunzione di innocenza. Sembra che il 14 ottobre di quest’anno nel porto fossero presenti altre 4 tonnellate metriche.
Cosa significa “guerra”, chi decide e la legge sulle armi.
La parola ha tre significati e la memoria li confonde. Il primo è costituzionale. L’articolo 11 stabilisce che l’Italia
«rifiuta la guerra come strumento di aggressione contro la libertà degli altri popoli e come mezzo per risolvere le controversie internazionali».
L’articolo 78 affida alle Camere il potere di dichiarare lo stato di guerra e di conferire al governo i poteri necessari; l’articolo 87 attribuisce la dichiarazione di guerra al Presidente della Repubblica. Nella storia della Repubblica non è mai stato dichiarato lo stato di guerra: né nel 1991, né per il Kosovo, l’Afghanistan o la Libia.
Il secondo significato è di natura internazionale: secondo il diritto internazionale umanitario, esiste di fatto un conflitto armato, ma fornire armi a una parte belligerante – secondo l’opinione giuridica prevalente e quella del Comitato Internazionale della Croce Rossa – non rende parte in causa nel conflitto.
La terza questione è di natura politico-strategica. La «guerra ibrida» (attacchi informatici, sabotaggi, disinformazione al di sotto della soglia del conflitto armato) e la «guerra per procura» sono strumenti analitici, non categorie giuridiche. In una sentenza giudiziaria, quindi, è stato utilizzato un termine politico per giustificare un’eccezione a un diritto legale.
Il Consiglio di Stato ha respinto il rinvio.Il Parlamento dichiara lo stato di guerra, autorizza le missioni (Legge 145/2016) e riceve la relazione annuale sulle esportazioni. Il governo autorizza le esportazioni tramite l’UAMA del Ministero degli Affari Esteri; il Presidente del Consiglio dei Ministri è l’unico depositario dei segreti di Stato (Legge 124/2007), sotto la supervisione del COPASIR.
Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Superiore della Difesa. Il Ministero della Difesa firma i pacchetti di aiuti riservati destinati all’Ucraina. La Procura dello Stato, che fa capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, difende gli enti governativi in sede giudiziaria: le sue memorie sono atti giuridici, non dichiarazioni di politica estera. Nessun ministro ha ancora chiarito se condivida le affermazioni ivi contenute.Inoltre, le informazioni non sono mai state classificate come segreto di Stato.
Le autorità doganali hanno invocato le disposizioni pertinenti dell’articolo 5-bis del Decreto sulla trasparenza (Decreto legislativo 33/2013), che consentono il rifiuto solo se necessario per evitare un «danno concreto» alla sicurezza nazionale, alla difesa o alle relazioni internazionali.
La legge n. 185 del 1990 vieta l’esportazione e il transito di armi verso paesi coinvolti in conflitti armati in violazione dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, verso paesi le cui politiche sono in contrasto con l’articolo 11, verso paesi soggetti a embargo o verso quelli responsabili di gravi violazioni dei diritti umani. Tuttavia, essa esclude i trasferimenti da governo a governo e i transiti per le forze della NATO. La relazione annuale al Parlamento (art. 5) elenca le autorizzazioni per paese e per azienda, non per porto: nessun documento pubblico specifica la quantità di materiale che transita attraverso un singolo porto.

Questa è la lacuna che la petizione di Ravenna ha cercato di colmare. Secondo il Peace and Disarmament Network, il disegno di legge di riforma del governo, approvato dal Senato nel 2024 (A.C. 1730), ridurrebbe i dati inclusi nella relazione; in base alle fonti consultate, non è ancora stato approvato in via definitiva. Chi difende la riservatezza sostiene che dati innocui — aggregati e incrociati con i dati di tracciamento marittimo — potrebbero rivelare le rotte di approvvigionamento: questa è l’argomentazione utilizzata dall’Ufficio doganale di Trieste per respingere una petizione identica. Altrettanto importanti sono gli obblighi nei confronti degli alleati e la riservatezza aziendale. Chi sostiene la trasparenza sottolinea che la legge 185 deriva dall’idea che le armi richiedano un maggiore controllo pubblico, non minore, poiché rientrano nell’ambito dell’articolo 11 e, nel caso di trasferimenti gratuiti, coinvolgono fondi pubblici. Un totale annuale non consente azioni ostili, e i dati pubblicati a Livorno non diventano pericolosi semplicemente perché si trovano a Ravenna.La segretezza ha una sua legittima ragion d’essere. La Corte costituzionale l’ha collegata alla sicurezza nazionale sin dalla sentenza n. 86/1977 e lo ha ribadito nel caso Abu Omar (106/2009).
La segretezza diventa problematica quando perde i propri criteri: prove concrete di danno, proporzionalità, un limite temporale, coerenza tra le agenzie e controllo da parte di un giudice o del Parlamento. L’argomentazione di una «guerra mondiale a pezzi» è fallita su tutti i fronti. Non ha individuato alcun danno, ha respinto la soluzione di compromesso del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ha trattato i dati relativi a un anno passato come se si trattasse di un’operazione in corso e ha contraddetto la sentenza di Livorno. Se bastasse semplicemente invocare un conflitto diffuso, allora tale giustificazione si applicherebbe a qualsiasi dato e a tempo indeterminato: le guerre ibride, come descritte negli stessi documenti ufficiali, non hanno un inizio dichiarato né una fine prevista.
Tale formulazione ha un’origine specifica: il documento informale del Ministero della Difesa del novembre 2025, secondo cui l’Italia è già coinvolta in un conflitto ibrido. Commissioni e sindacati ritengono che parte del carico della Ravenna sia destinato ad Haifa e ad Ashdod: i dati nascosti consentirebbero di verificarlo.
Il paradosso politico
Il governo afferma in Parlamento che l’Italia non è in guerra; una delle sue agenzie scrive la stessa cosa in tribunale per nascondere un dato. Il caso è stato archiviato con esito positivo, ma solo grazie a un giornalista disposto a portare avanti la questione attraverso due gradi di appello.
Tuttavia, anche se il caso è chiuso, la gravità di quanto affermato rimane.
Se lo Stato ritiene la situazione internazionale abbastanza grave da limitare il diritto all’informazione, tale valutazione non può essere confinata a un ufficio doganale o a una memoria processuale. La logica dell’articolo 78 vale anche su piccola scala: chi invoca l’eccezione deve renderne conto davanti al Parlamento. Tutto ciò che occorre è la pubblicazione uniforme dei quantitativi per ciascun porto – come richiesto dalla Regione e dal Comune di Ravenna –, la loro inclusione nella relazione sulla Legge 185 e una revisione delle classificazioni da parte del COPASIR, con scadenze predefinite.
Un’emergenza diventa permanente quando nessuno la dichiara e nessuno la revoca. Una domanda rimane aperta per il Parlamento: se lo Stato si considera in guerra, perché non lo dichiara laddove la Costituzione lo impone? E se non si considera in guerra, con quale autorità uno dei suoi organi lo afferma?
Traduzione dall’inglese di Piero Cammerinesi per LiberoPensare
21 Ottobre 2026
Lorenzo Maria Pacini, Professore associato in Filosofia politica e Geopolitica, UniDolomiti di Belluno. Consulente in analisi strategica, intelligence e relazioni internazionali.












