Arriva un’altra sentenza del TAR LazioIl TAR LAZIO, con sentenza n. 02102/2021 del 19 febbraio 2021, “dichiara l’illegittimità dell’art. 1, comma 9, lett. s)”, del DPCM del 3 novembre 2020
Il TAR LAZIO, con sentenza n. 02102/2021 del 19 febbraio 2021, “dichiara l’illegittimità dell’art. 1, comma 9, lett. s)”, del DPCM del 3 novembre 2020. Questo é quanto deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 dai magistrati Antonino Savo Amodio, Laura Marzano, Francesca Petrucciani della prima sezione (TAR LAZIO).
In seguito al ricorso (r.g. 9424 del 2020) proposto da Associazione Vaccipiano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Chilese, Giovanni Francesco Fidone e Barbara Barolat Massole, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Roma, Sezione Prima) si é pronunciato affermando l’improcedibilità della “domanda di annullamento del DPCM 3 novembre 2020”, ma dichiarandone appunto “l’illegittimità dell’art. 1, comma 9, lett. s)”, compensando inoltre integralmente le spese del giudizio ed ordinando che la sentenza venga “eseguita dall’autorità amministrativa”.
Sentenza n. 02102/2021 del 19 febbraio 2021, dichiara l’illegittimità dell’art. 1, comma 9, lett. s), del DPCM del 3 novembre 2020In un comunicato, redatto dagli avvocati che hanno portato avanti la causa, viene scritto che“il TAR Lazio dichiara quindi l’illegittimità dell’atto impugnato, nella parte in cui dispone l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso, per bambini di età superiore ai 6 anni. La logica ed inevitabile conseguenza – specificano gli avv.ti delegati da Vaccipiano – è molto semplice: il nuovo Governo Draghi non potrà non conformarsi alla inequivocabile pronunzia del TAR Lazio, adottando un nuovo provvedimento che tenga conto della dichiarata illegittimità dell’obbligo imposto ai bambini di età superiore ai 6 anni di indossare la mascherina durante l’orario di lezione”.
Anna Chilese, Giovanni Francesco Fidone e Barbara Barolat Massole hanno poi aggiunto una spiegazione dettagliata della sentenza affermando che:
“sotto un primo profilo, il TAR ha riconosciuto la ‘perplessità’ delle valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico poste a sostegno della scelta espressa nel DPCM impugnato”. Infatti “il TAR evidenzia come l’amministrazione abbia trascurato le ‘valutazioni tecnico-scientifiche’ contenute negli atti istruttori, così finendo con l’esercitare in modo non corretto il potere tecnico-discrezionale che alla stessa spetta in modo esclusivo, incorrendo nelle figure sintomatiche dell’eccesso di potere;
sotto un secondo profilo il TAR Lazio ha considerato fondata la censura che ritiene irragionevole l’imposizione indiscriminata della mascherina anche negli istituti scolastici che avevano già adottato misure per garantire il distanziamento fra i banchi;
sotto un terzo profilo, ritiene la sentenza che sebbene il CTS abbia richiamato le indicazioni dell’OMS ma non abbia espressamente suggerito, nelle sue prescrizioni, di tener conto anche della situazione epidemiologica locale, l’aver imposto in modo indiscriminato su tutto il territorio nazionale l’uso della mascherina ai bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni a scuola, anche al banco in condizione di staticità – appare non del tutto coerente con la scelta dell’amministrazione, richiamata nello stesso DPCM all’art. 2, di differenziare le misure restrittive da applicare nelle diverse regioni, sulla base del contesto epidemiologico di ciascuna di esse, come determinato da apposita ordinanza del Ministro della Salute”.