{"id":41081,"date":"2020-12-14T16:45:32","date_gmt":"2020-12-14T15:45:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.liberopensare.com\/?p=41081"},"modified":"2020-12-23T17:27:57","modified_gmt":"2020-12-23T16:27:57","slug":"tar-lazio-obbligo-mascherine-bambini-fino-a-11-anni-non-motivato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.liberopensare.com\/en\/tar-lazio-obbligo-mascherine-bambini-fino-a-11-anni-non-motivato\/","title":{"rendered":"TAR Lazio: obbligo mascherine bambini fino a 11 anni non motivato"},"content":{"rendered":"<div class=\"row\">\n<div class=\"col-md-12 col-lg-12\">\n<hgroup>\n<h2 class=\"sottoTitN\">L\u2019obbligo della mascherina per gli alunni fino a 11 anni non \u00e8 motivato. Critiche al DPCM in sede cautelare dal TAR Lazio, Ordinanza n\u00b0 7468\/2020<\/h2>\n<\/hgroup>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"row\">\n<div class=\"col-md-11\">\n<div id=\"corpoTesto\" class=\"testoNews\">\n<figure><img decoding=\"async\" class=\"img-thumbnail img-responsive pull-left alignleft\" title=\"TAR Lazio annulla in via cautelare l'obbligo delle mascherine per gli alunni da 6 a 11 anni\" src=\"https:\/\/www.professionegiustizia.it\/images\/foto\/tar_lazio.jpg\" alt=\"TAR Lazio annulla in via cautelare l'obbligo delle mascherine per gli alunni da 6 a 11 anni\" width=\"300px\" \/><\/figure>\n<p><strong>La varie critiche alle modalit\u00e0 con le quali sono stati introdotti i famosi DPCM cominciano a mostrare la loro fondatezza.<\/strong><\/p>\n<p class=\"\">Il TAR del Lazio, con Ordinanza n\u00b0 7468 depositata in data 4 dicembre 2020, ha accolto, in via cautelare, il ricorso proposto dai genitori di un alunno di et\u00e0 compresa fra 6 e 11 anni che aveva avuto dei sintomi legati all\u2019eccesso di anidride carbonica dovuta all\u2019obbligo di portare la mascherina, introdotto con l\u2019art. 1 comma 1 lettera b) del DMCP 3\/11\/2020.<\/p>\n<p class=\"\">\n<p class=\"\">Vediamo quali siano le critiche accolte.<\/p>\n<h3 class=\"western\">Introduzione dell\u2019obbligo della mascherina senza una valida motivazione e riscontro tecnico scientifico.<\/h3>\n<p class=\"\">Il Comitato Tecnico Scientifico, nel consigliare l\u2019uso della mascherina per i bimbi in et\u00e0 scolastica sotto gli 11 anni richiama un documento dell\u2019OMS che raccomanda tale dispositivo quando sia effettuata una valutazione della situazione epidemiologica locale, unita all\u2019esame del contesto socio culturale e ad altri fattori, come la valutazione dell\u2019impatto del dispositivo sulla capacit\u00e0 di apprendimento del bambino.<\/p>\n<p class=\"\">Il DPCM, invece, semplifica e introduce un obbligo generico di portare la mascherina a tutti gli studenti (salvo che per diversi motivi di salute comprovati) di et\u00e0 fra 6 e 11 anni, su tutto il territorio nazionale.<\/p>\n<p>Nel caso di specie lo studente si trovava in una zona classificata come \u201cgialla\u201d.<\/p>\n<p class=\"\">Osserva il Tar Lazio come \u201c<i>dal DPCM impugnato non risulta siano stati effettuati approfondimenti sull\u2019incidenza dell\u2019uso di mascherina, per alunni da 6 a 11 anni, sulla salute psico-fisica degli stessi, n\u00e8 un\u2019analisi del contesto socio-educativo in cui l\u2019obbligo per tali scolari \u00e8 stabilito come pressoch\u00e9 assoluto, n\u00e9 sulla possibilit\u00e0 che vi sia un calo di ossigenazione per apparati polmonari assai giovani causato dall\u2019uso prolungato della mascherina<\/i>\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3 class=\"western\">La salute individuale \u00e8 tutelata dalla Costituzione italiana<\/h3>\n<p class=\"\">Il TAR Lazio richiama un provvedimento del Consiglio di Stato e conferma che anche la salute individuale del minore rispondente \u2013 come la tutela della salute pubblica \u2013 ad un valore direttamente tutelato dalla Costituzione.<\/p>\n<p class=\"\">Secondo la Corte \u201c<i>dal DPCM impugnato non emergono elementi tali da far ritenere che l\u2019amministrazione abbia effettuato un opportuno bilanciamento tra il diritto fondamentale alla salute della collettivit\u00e0 e tutti gli altri diritti inviolabili, parimenti riconosciuti e tutelati dalla costituzione, fra cui primariamente il diritto alla salute dei minori di et\u00e0 ricompresa fra i 6 e gli 11 anni, s\u00ec da poter connotare di ragionevolezza e proporzionalit\u00e0 l\u2019imposizione a questi ultimi dell\u2019uso di un dispositivo di protezione individuale in modo prolungato e incondizionato<\/i>\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"\"><b>Rinviato alla fase di merito l\u2019esame della eventuale incostituzionalit\u00e0 del DPCM<\/b>. Il TAR Lazio, infatti, ritiene che \u201c &#8230;<i>\u00a0le numerose e complesse questioni, anche di illegittimit\u00e0 costituzionale, prospettate in ricorso richiedano l\u2019approfondimento da effettuarsi nella naturale sede di merito<\/i>\u201d.<\/p>\n<p class=\"\">Incostituzionalit\u00e0, quindi, non scartata aprioristicamente.<\/p>\n<p class=\"\">Si tratta, in particolare, della possibilit\u00e0 di inserire con un provvedimento amministrativo (un DPCM) regole che possano minare la salute individuale (senza contare la privazione della libert\u00e0 personale e di autodeterminazione).<\/p>\n<p class=\"\">Non solo, la Corte fa notare, seppur indirettamente, come la prassi di reiterare le stesse identiche disposizioni normative a cadenza ristretta impedisca una utile impugnativa delle stesse, stante i tempi di erogazione della giustizia amministrativa.<\/p>\n<p class=\"\">Pensare di avere un annullamento entro 2 o 3 giorni \u00e8, evidentemente, impossibile. I DPCM rinnovano sovente le medesime disposizioni anche ogni 15 giorni, con una modalit\u00e0 che non si era mai vista prima, e che \u00e8 quella di ripetere letteralmente le disposizioni del provvedimento di soli pochi giorni prima.<\/p>\n<p class=\"\">Il TAR Lazio scrive: \u201c<i>\u00a0\u2026 non dovendosi svilire l\u2019interesse alla salute di un minore sulla base della sola circostanza di fatto che il DPCM impugnato perder\u00e0 efficacia il 3 dicembre 2020<\/i>\u201d.<\/p>\n<p class=\"\">\n<p class=\"\">[[Aggiornamento e chiarimento del 10\/12.<\/p>\n<p class=\"\">Seppure si potesse dare per scontato dalla lettura dell&#8217;Ordinanza, vale la pena specificare quanto segue. Il provvedimento impugnato, per stessa ammissione del Tar Lazio\u00a0 &#8221;\u00a0<em>&#8230; il DPCM impugnato perder\u00e0 efficacia il 3 dicembre 2020<\/em>&#8220;. Si ricorda che la Ordinanza \u00e8 pubblicata in data 4 dicembre quindi il giorno dopo la decadenza degli effetti del DPCM impugnato. Il TAR, pertanto, non poteva sospendere un provvedimento che aveva gi\u00e0 perso, in definitiva, efficacia.<\/p>\n<p class=\"\">Tuttavia, le argomentazioni sono chiare e tutte portano a considerare che se non fosse stato per la cessazione degli effetti del DPCM lo stesso sarebbe stato annullato (rectius sospeso, ovviamente in via cautelare), vista la lunga serie di rilievi mossi dalla Corte e, in particolare, per l&#8217;inciso &#8220;&#8230;\u00a0<em>in definitiva, il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni iuris quanto meno con riferimento allo specifico profilo esaminato<\/em>&#8220;. Il titolo di questo articolo, pertanto, pur avendo contezza del reale contenuto dell&#8217;Ordinanza porta a far considerare quale sarebbe stato l&#8217;esito della stessa in diverse circostanze.]]<\/p>\n<p class=\"\">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<\/p>\n<p class=\"\">Di seguito il testo di<\/p>\n<h3>TAR Lazio Ordinanza n\u00b0 7468 dep. il 04\/12\/2020<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p class=\"\">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br \/>\n(Sezione Prima)<\/p>\n<p class=\"\">ha pronunciato la presente<\/p>\n<p class=\"\">ORDINANZA<\/p>\n<p class=\"\">sul ricorso &#8230;<\/p>\n<p class=\"\">per l&#8217;annullamento<\/p>\n<p class=\"\">previa sospensione dell&#8217;efficacia,<\/p>\n<p class=\"\">dell\u2019art. 1, comma 1, lett. b) DPCM 3 novembre 2020;<\/p>\n<p class=\"\">&#8211; dell\u2019intero DPCM e di ogni altro atto al predetto preordinato, connesso o collegato, antecedente o consecutivo, anche solo presupposto se ed in quanto lesivo fra cui: il Documento tecnico sull\u2019ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS &#8211; Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attivit\u00e0 scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l\u2019anno scolastico 2020\/2021 (Piano scuola 2020\/2021); l\u2019O.M. 23 luglio 2020, n. 69; il D.M. 3 agosto 2020, n. 80, Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attivit\u00e0 in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell\u2019infanzia; il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata di cui al Decreto del Ministro dell\u2019Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID\/0044508; la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti; le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 in ambito scolastico e l\u2019avvio in sicurezza dell\u2019anno scolastico 2020\/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico; il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l\u2019anno scolastico 2020\/2021 \u201cintegrazione al regolamento d\u2019istituto misure di sistema per contrasto all\u2019emergenza epidemiologica\u201d;<\/p>\n<p class=\"\">&#8211; di ogni altro provvedimento anche meramente esecutivo del DPCM impugnato, in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti come, ad esempio, la circolare n. 41 dell\u2019Istituto Comprensivo statale di Serramanna, come detto, solo meramente esecutiva del DPCM impugnato.<\/p>\n<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<\/p>\n<p class=\"\">Visto l\u2019atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Ministero della Salute, il Ministero dell&#8217;Istruzione e il Ministero dell&#8217;Interno;<\/p>\n<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<\/p>\n<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<\/p>\n<p>Visti tutti gli atti della causa;<\/p>\n<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<\/p>\n<p>Relatrice, nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020, la dott.ssa Laura Marzano in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall\u2019art. 4 D.L. 28\/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;art. 1 L. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l\u2019art. 25 D.L. 137\/2020;<\/p>\n<p class=\"\">\n<strong>Premesso:<\/strong><\/p>\n<p>&#8211; che il ricorrente riferisce di fenomeni di difetto di ossigenazione per uso prolungato della mascherina chirurgica durante l\u2019orario scolastico da parte del figlio minore e allega di non poter produrre alcun certificato medico perch\u00e9 il bambino \u00e8 un soggetto sano, quindi non un malato che sarebbe gi\u00e0 scriminato dall\u2019art. 1 del DPCM 3 novembre 2020, per il quale dunque il genitore teme la potenziale pericolosit\u00e0 dell\u2019uso prolungato del suddetto DPI senza precauzioni;<\/p>\n<p class=\"\">&#8211; che lo stesso ricorrente, nella memoria depositata il 18 novembre 2020, riferisce, pur senza averne potuto fornire evidenza, di aver dotato suo figlio di un misuratore \u201csaturimetro\u201d utilizzando il quale, in difetto della collaborazione da parte delle insegnati, sebbene richiesta, il minore di nove anni ha misurato da solo l\u2019ossigenazione durante l\u2019orario scolastico, riscontrando, sabato 14 novembre 2020, dei valori molto bassi, pari a 92;<\/p>\n<p class=\"\">&#8211; che le amministrazioni intimate, nel costituirsi in giudizio, hanno depositato una memoria difensiva in cui non contestano la surriferita circostanza di fatto ma affermano, inter alia, che \u201cLa disposizione del DPCM in argomento appare in linea con le indicazioni fornite sul tema dal Comitato tecnico scientifico (CTS), nel verbale n. 104 del 31 agosto 2020 (doc. 1), nel quale sono state illustrate le Raccomandazioni tecniche per l&#8217;uso della mascherina chirurgica a scuola\u201d (cos\u00ec a pag. 6) e che il Ministero dell\u2019Istruzione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una nota del 9 novembre 2020, indirizzata ai dirigenti scolastici al fine di fugare alcuni dubbi interpretativi sull\u2019uso delle mascherine, in cui \u201cviene richiamato il parere espresso dal CTS nel verbale n. 124 relativo alla seduta dell\u20198 novembre 2020, il quale, anche in considerazione dell\u2019andamento della contingenza epidemiologica, ritiene auspicabile e opportuno confermare la misura adottata, in coerenza con la scalabilit\u00e0 delle precauzioni previste dalle \u201cMisure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell\u2019anno scolastico 2020-2021\u201d, approvate nella seduta del CTS n. 104 del 31 agosto 2020\u201d (cos\u00ec a pag. 9);<\/p>\n<p><strong>Rilevato:<\/strong><\/p>\n<p>&#8211; che non risulta depositato il suddetto verbale del CTS n. 124 dell\u20198 novembre 2020;<\/p>\n<p class=\"\">&#8211; che nel verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020, depositato dalla difesa erariale, che si riferisce alla ripresa delle attivit\u00e0 scolastiche, si legge: \u201cIn particolare, l&#8217;Organizzazione Mondiale della Sanit\u00e0, in un recente documento del 21 agosto fornisce indicazioni rispetto all&#8217;uso delle mascherine in ambito scolastico differenziandole per fasce di et\u00e0: &#8211; Fra 6 e 11 anni: uso condizionato alla situazione epidemiologica locale, prestando, comunque, attenzione al contesto socio-culturale e a fattori come la compliance del bambino nell&#8217;utilizzo della mascherina e il suo impatto sulle capacit\u00e0 di apprendimento; \u2026\u201d;<\/p>\n<p class=\"\">&#8211; che il DPCM impugnato ha imposto l\u2019uso della mascherina, in modo incondizionato sul tutto il territorio nazionale, anche ai bambini di et\u00e0 compresa fra i sei e gli undici anni, specificando che tale obbligo permane durante l\u2019orario scolastico (art. 1 comma 9, lett. s), senza alcuna considerazione n\u00e9 della \u201csituazione epidemiologica locale\u201d n\u00e9 del \u201ccontesto socio-culturale\u201d, come indicato dal CTS nel verbale richiamato dalla difesa erariale;<\/p>\n<p class=\"\">&#8211; che l\u2019ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020, emanata ai sensi degli artt. 2 e 3 dello stesso DPCM, non ha annoverato la Sardegna n\u00e9 fra le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 3 (Puglia e Sicilia) n\u00e9 in quelle che si collocano in uno scenario di tipo 4 (Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d\u2019Aosta), scenari entrambi riferiti ad un differente livello di rischio \u201calto\u201d dal \u201cDocumento di prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione nel periodo autunno-invernale\u201d, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 8 ottobre 2020 (cos\u00ec si legge nell\u2019ordinanza in parola): classificazione, questa, che appare contraddire la necessit\u00e0 di imporre l\u2019uso della mascherina durante l\u2019orario delle lezioni, anche ai bambini di et\u00e0 compresa fra i 6 e gli 11 anni, in una regione, la Sardegna, in cui proprio la \u201csituazione epidemiologica locale\u201d non \u00e8 stata ritenuta tale da doverla classificare in zona \u201carancio\u201d o \u201crossa\u201d;<\/p>\n<p class=\"\">&#8211; che, diversamente da quanto afferma la difesa erariale, il verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020, pertinente in quanto si riferisce specificamente alla ripresa delle attivit\u00e0 scolastiche, non \u00e8 richiamato nel DPCM impugnato, il quale, viceversa, presuppone \u201ci verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico\u201d;<\/p>\n<p class=\"\">&#8211; che non risulta depositata in atti copia dei suddetti verbali;<\/p>\n<p><strong>Considerato:<\/strong><\/p>\n<p class=\"\">&#8211; che il ricorrente, quanto alla circostanza di fatto dell\u2019abbassamento dei valori di ossigenazione durante l\u2019orario scolastico rilevato sabato 14 novembre 2020 dal minore, ha fornito quanto meno un principio di una prova che appare realmente difficile da acquisire nella misura in cui la misurazione con il \u201csaturimetro\u201d \u00e8 lasciata all\u2019autonoma iniziativa del minore durante l\u2019orario scolastico, senza alcun ausilio o supporto da parte di un adulto;<\/p>\n<p class=\"\">&#8211; che, come osservato dal Consiglio di Stato nel decreto n. 6534 del 12 novembre 2020, le cui considerazioni il Collegio condivide e fa proprie, la questione posta dal ricorrente riguarda \u201cun profilo di tutela della salute individuale del minore \u2026, rispondente anch\u2019esso \u2013 come la tutela della salute pubblica \u2013 ad un valore direttamente tutelato dalla Costituzione\u201d;<\/p>\n<p class=\"\">&#8211; che dal DPCM impugnato non risulta siano stati effettuati approfondimenti sull\u2019incidenza dell\u2019uso di mascherina, per alunni da 6 a 11 anni, sulla salute psico-fisica degli stessi, n\u00e8 un\u2019analisi del contesto socio-educativo in cui l\u2019obbligo per tali scolari \u00e8 stabilito come pressoch\u00e9 assoluto, n\u00e9 sulla possibilit\u00e0 che vi sia un calo di ossigenazione per apparati polmonari assai giovani causato dall\u2019uso prolungato della mascherina;<\/p>\n<p class=\"\">&#8211; che neanche risulta che il DPCM abbia disciplinato l\u2019imposizione dell\u2019uso delle mascherine ai suddetti minori subordinandola alla adozione da parte degli istituti scolastici di specifici indirizzi operativi pratici per le singole classi, dando precise indicazioni sul monitoraggio del livello di ossigenazione individuale del minore dopo l&#8217;uso prolungato della mascherina, sull\u2019ausilio da fornire in modo immediato agli scolari che diano segno di affaticamento, sulle modalit\u00e0 per valutare \u201cla compliance del bambino nell&#8217;utilizzo della mascherina e il suo impatto sulle capacit\u00e0 di apprendimento\u201d;<\/p>\n<p class=\"\">&#8211; che, infine, dal DPCM impugnato non emergono elementi tali da far ritenere che l\u2019amministrazione abbia effettuato un opportuno bilanciamento tra il diritto fondamentale alla salute della collettivit\u00e0 e tutti gli altri diritti inviolabili, parimenti riconosciuti e tutelati dalla costituzione, fra cui primariamente il diritto alla salute dei minori di et\u00e0 ricompresa fra i 6 e gli 11 anni, s\u00ec da poter connotare di ragionevolezza e proporzionalit\u00e0 l\u2019imposizione a questi ultimi dell\u2019uso di un dispositivo di protezione individuale in modo prolungato e incondizionato, anche \u201cal banco\u201d e con distanziamento adeguato;<\/p>\n<p>&#8211; che, in definitiva, il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni iuris quanto meno con riferimento allo specifico profilo esaminato;<\/p>\n<p class=\"\">&#8211; che, pur non dovendosi svilire l\u2019interesse alla salute di un minore sulla base della sola circostanza di fatto che il DPCM impugnato perder\u00e0 efficacia il 3 dicembre 2020 &#8211; specie tenuto conto che le misure finora assunte per fronteggiare l\u2019epidemia da covid 19, di cui la difesa erariale enfatizza la temporaneit\u00e0, nei fatti risultano avere sostanzialmente perso tale connotazione stante la rinnovazione di gran parte delle stesse con cadenza quindicinale o mensile &#8211; il Collegio ritiene che le numerose e complesse questioni, anche di illegittimit\u00e0 costituzionale, prospettate in ricorso richiedano l\u2019approfondimento da effettuarsi nella naturale sede di merito;<\/p>\n<p>&#8211; che, a tal fine, \u00e8 necessario acquisire dall\u2019amministrazione, entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza, copia dei verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 e n. 124 della seduta dell\u20198 novembre 2020, del Comitato tecnico-scientifico nonch\u00e9 una sintetica relazione in cui si chiariscano le evidenze scientifiche, poste alla base dell\u2019imposizione dell\u2019uso della mascherina anche ai bambini di et\u00e0 ricompresa fra i 6 e gli 11 anni, anche durante l\u2019orario scolastico, basate su specifica istruttoria sulla \u201csituazione epidemiologica locale\u201d di ciascuna regione, sul \u201ccontesto socio-culturale\u201d in cui i bambini vivono, come suggerito dal CTS nel verbale n. 104, dalle quali possa ritenersi scongiurato il pericolo che si verifichi un calo di ossigenazione per apparati polmonari assai giovani, causato dall\u2019uso prolungato della mascherina, o che vi siano ricadute di tale imposizione sulla salute psico-fisica dei minori in una fase della crescita particolarmente delicata;<\/p>\n<p>&#8211; che le spese della presente fase possono essere compensate in considerazione della novit\u00e0 delle questioni trattate;<\/p>\n<p class=\"\"><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n<p class=\"\">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima, dispone l\u2019incombente istruttorio di cui in motivazione.<\/p>\n<p class=\"\">Compensa le spese della presente fase cautelare.<br \/>\nFissa, per la trattazione del merito, l\u2019udienza pubblica del 10 febbraio 2021.<\/p>\n<p class=\"\">La presente ordinanza sar\u00e0 eseguita dall&#8217;Amministrazione ed \u00e8 depositata presso la segreteria del tribunale che provveder\u00e0 a darne comunicazione alle parti.<\/p>\n<p class=\"\">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016\/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all\u2019articolo 2 septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalit\u00e0 del ricorrente e dell\u2019istituto scolastico citato nel provvedimento.<\/p>\n<p class=\"\">Cos\u00ec deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall\u2019art. 4 D.L. 28\/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;art. 1 L. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l\u2019art. 25 D.L. 137\/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<\/p>\n<p class=\"\">Antonino Savo Amodio, Presidente<br \/>\nLaura Marzano, Consigliere, Estensore<br \/>\nLucia Maria Brancatelli, Primo Referendario<\/p>\n<\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/www.professionegiustizia.it\/documenti\/notizia\/2020\/tar-lazio-obbligo-mascherine-eta-scolastica\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Fonte<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019obbligo della mascherina per gli alunni fino a 11 anni non \u00e8 motivato. Critiche al DPCM in sede cautelare dal TAR Lazio, Ordinanza n\u00b0 7468\/2020 La varie critiche alle modalit\u00e0 con le quali sono stati introdotti i famosi DPCM cominciano a mostrare la loro fondatezza. 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