{"id":47630,"date":"2021-03-12T11:47:40","date_gmt":"2021-03-12T10:47:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.liberopensare.com\/?p=47630"},"modified":"2021-03-12T11:47:40","modified_gmt":"2021-03-12T10:47:40","slug":"uscire-in-zona-rossa-non-e-reato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.liberopensare.com\/en\/uscire-in-zona-rossa-non-e-reato\/","title":{"rendered":"Uscire in zona rossa NON \u00e8 reato!"},"content":{"rendered":"<p><strong>Il giudice assolve una coppia uscita di casa durante il lockdown perch\u00e9 il Dpcm che vieta gli spostamenti \u00e8 illegittimo per contrasto con la Costituzione.<\/strong><\/p>\n<p>Assolti <strong>nonostante la falsa autocertificazione<\/strong>: con una nuova sentenza il giudice del tribunale di Reggio Emilia [1] ha prosciolto una coppia che in pieno lockdown e in zona rossa era uscita di casa senza valido motivo ed anzi dichiarando una ragione che \u00e8 risultata inventata e fasulla. I due erano stati fermati dai Carabinieri per un controllo e avevano esibito un\u2019autocertificazione in cui c\u2019era scritto che la donna doveva fare delle analisi urgenti e l\u2019uomo, un suo amico, la stava accompagnando.<\/p>\n<p>Non era cos\u00ec: i militari dell\u2019Arma hanno accertato che non erano mai stati in ospedale. Cos\u00ec sono stati denunciati entrambi e finiti sotto processo per il reato di falso ideologico in atto pubblico [2] che prevede una pena fino a due anni di reclusione. Ma <strong>sono stati assolti con la formula \u00abperch\u00e9 il fatto non costituisce reato\u00bb<\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nvar ml_partners_options = {\n\tpcode : \"3867\",\n\tlogo : \"logo\",\n\timmagini : \"s\",\n\tmaxtitolo : 50,\n\tprezzo : \"s\",\n\tbordocolor : \"09f\",\n\tsconto : \"s\",\n\tricerca : \"s\",\n\tdefaultricerca : \"ribellione\",\n\tdefaulttipo : \"Libri\",\n\txml_id : 5,\n\tmaxprodotti : 20,\n\ttarget : \"_blank\",\n\tlinkcolor : \"09f\",\n\tbgcolor : \"cef\",\n\tbuttoncolor : \"fff\",\n\tprezzocolor : \"f80\",\n\tn_row : 1,\n\tlarghezza : \"100%\",\n};\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\" src=\"https:\/\/plus.macrolibrarsi.it\/assets\/widget-partner-v1\/js\/macrolibrarsi.partners.js\"><\/script><br \/>\n&nbsp;<\/p>\n<p>Perch\u00e9, se il falso era conclamato?<br \/>\nNelle motivazioni, il giudice afferma che <strong>il reato non \u00e8 configurabile in quanto si tratta di un \u00abfalso inutile\u00bb<\/strong> e, a ben vedere, non ci sarebbe alcun valido divieto di spostamento imposto ai cittadini: anzi, il Dpcm (si trattava del primo Decreto emanato dal premier Conte, quello dell\u20198 marzo 2020) \u00e8 <strong>illegittimo<\/strong>.<\/p>\n<p>Infatti, la sentenza spiega che, secondo la Costituzione, <strong>le limitazioni alla libert\u00e0 personale possono avvenire solo in base ad un atto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e non possono essere disposte da un atto amministrativo, quale \u00e8 il Decreto emanato dal presidente del Consiglio<\/strong>.<\/p>\n<p>Inoltre,<strong> le restrizioni devono essere disposte \u00abnei casi e modi previsti dalla legge\u00bb e dunque non con limitazioni generalizzate e assolute della libert\u00e0 personale come invece si \u00e8 verificato \u2013 spiega il giudice \u2013 con \u00abl\u2019obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralit\u00e0 indeterminata di cittadini\u00bb.<\/strong><\/p>\n<p>Dunque, i Dpcm sarebbero incostituzionali?<\/p>\n<p>Per il giudice emiliano s\u00ec: emerge la contrariet\u00e0 sia all\u2019articolo 13 della Costituzione, che vieta le limitazioni alla libert\u00e0 personale, sia all\u2019articolo 16 della Carta, che sancisce una libert\u00e0 di circolazione che l\u2019autorit\u00e0 amministrativa non pu\u00f2 conculcare neanche quando si esprime al suo livello massimo di governo, cio\u00e8 attraverso il presidente del Consiglio dei ministri.<\/p>\n<p><strong>E nessun cittadino pu\u00f2 essere \u00abcostretto a sottoscrivere un\u2019autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima\u00bb.<\/strong><\/p>\n<p>Di conseguenza, il giudice, senza bisogno di ricorrere alla Consulta (non essendo il Dpcm una legge), ha \u00abdisapplicato\u00bb l\u2019atto amministrativo per illegittimit\u00e0 costituzionalmente rilevante [3]; cos\u00ec, caduta la norma che prescriveva il divieto di spostamento, anche la falsa rappresentazione dei motivi nell\u2019autocertificazione risulta \u00abpriva di rilevanza offensiva\u00bb e, dunque, scriminata.<\/p>\n<p>In sostanza, <strong>non c\u2019\u00e8 nessun obbligo di compilare l\u2019autocertificazione perch\u00e9 il Dpcm che lo prevede \u00e8 un atto regolamentare che non pu\u00f2 contrastare con la norma primaria della Costituzione; cos\u00ec anche chi dichiara il falso non commette alcun reato.<\/strong><\/p>\n<p>Qui sotto la sentenza per esteso.<\/p>\n<p>note<br \/>\n[1] Trib. Reggio Emilia, sent. n. 54\/2021.<\/p>\n<p>[2] Art. 483 Cod. pen.<\/p>\n<p>[3] Art. 5 Legge n. 2248\/1865.<\/p>\n<hr \/>\n<p>SENTENZA<br \/>\nREPUBBLICA ITALIANA<br \/>\nIN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br \/>\nTRIBUNALE DI REGGIO EMILIA<br \/>\nSezione GIP-GUP<\/p>\n<p>Il giudice, dott. Dario De Luca, provvedendo in Camera di Consiglio sulla richiesta di emissione del decreto penale di condanna avanzata, come in atti, dal Pubblico Ministero, ha pronunciato e pubblicato la seguente<\/p>\n<p>SENTENZA<\/p>\n<p>nei confronti di:<br \/>\nC. D. e G. M., generalizzato\/a\/i, difeso\/a\/i. e imputato\/a\/i, come da allegata copia della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, del delitto di cui all\u2019art 483 CP,<br \/>\n[a) del reato p. e p. dall\u2019art 483 C.P., perch\u00e9, compilando atto formale di autocertificazione per dare contezza del loro essere al di fuori dell\u2019abitazione in contrasto con l\u2019obbligo imposto dal DCPM 08.03.2020, attestavano falsamente ai Carabinieri di Correggio: G. M. di essere andata a sottoporsi ad esami clinici; C. D. dI averla accompagnata.<br \/>\nIn Correggio il 13.03.2020]<\/p>\n<p>MOTIVAZIONE<\/p>\n<p>Procedendo penalmente contro ciascun imputato per il reato in rubrica rispettivamente ascritto, il PM richiede l\u2019emissione di decreto penale di condanna alla pena determinata nella misura di cui in atti.<br \/>\nRitiene il GIP che la richiesta di emissione di decreto di condanna non possa essere accolta e che debba trovare luogo una sentenza di proscioglimento, ex art. 129 CPP, per effetto delle brevi considerazioni che seguono.<br \/>\nInfatti:<\/p>\n<p>\u2013 premesso che viene contestato a ciascun imputato il delitto di cui all\u2019art. 483 CP \u00ab\u2026perch\u00e9, compilando atto formale di autocertificazione per dare contezza del loro essere al di fuori dell\u2019abitazione in contrasto con l\u2019obbligo imposto dal DCPM 08.03.2020, attestavano falsamente ai Carabinieri di Correggio: G. R. di essere andata a sottoporsi ad esami clinici; C. D. di averla accompagnata\u2026\u00bb, avendo il personale in forza al Comando Carabinieri di Correggio accertato che la donna quel giorno non aveva fatto alcun accesso presso l\u2019Ospedale di Correggio;<br \/>\n\u2013 evidenziato che la violazione contestata trova quale suo presupposto \u2013 al fine di giustificare il proprio allontanamento dall\u2019abitazione \u2013 l\u2019obbligo di compilare l\u2019autocertificazione imposto in via generale per effetto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) citato nell\u2019autocertificazione stessa;<\/p>\n<p>\u2013 in via assorbente, deve rilevarsi la indiscutibile illegittimit\u00e0 del DPCM del 8.3.2020, evocato nell\u2019autocertificazione sottoscritta da ciascun imputato \u2013 come pure di tutti quelli successivamente emanati dal Capo del Governo, ove prevede che \u201c1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all\u2019art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all\u2019intero territorio nazionale\u201d, e del rinviato DPCM dei 8.3.2020, ove stabilisce che \u201cArt. 1 Misure urgenti di contenimento del, contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell\u2019Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.<br \/>\n\u2013 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus\u201d COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell\u2019Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:<br \/>\n\u2013 a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonch\u00e9 all\u2019interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessit\u00e0 ovvero spostamenti per motivi di salute\u201d.<\/p>\n<p>\u2013 Tale disposizione, stabilendo un divieto generale e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare. Tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico, l\u2019obbligo di permanenza domiciliare consiste in una sanzione penale restrittiva della libert\u00e0 personale che viene irrogata dal Giudice penale per alcuni reati all\u2019esito del giudizio (ovvero, in via cautelare, in una misura di custodia cautelare disposta dal Giudice, nella ricorrenza dei rigidi presupposti di legge, all\u2019esito di un procedimento disciplinato normativamente), in ogni caso nel rispetto del diritto di difesa. Sicuramente nella giurisprudenza \u00e8 indiscusso che l\u2019obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libert\u00e0 personale.<\/p>\n<p>Peraltro, la Corte Costituzionale ha ritenuto configurante una restrizione della libert\u00e0 personale delle situazioni ben pi\u00f9 lievi dell\u2019obbligo di permanenza domiciliare come, ad esempio, il \u201cprelievo ematico\u201d (Sentenza n. 238 del 1996) ovvero l\u2019obbligo di presentazione presso l\u2019Autorit\u00e0 di PG in concomitanza con lo svolgimento delle manifestazioni sportive, in caso di applicazione del DASPO, tanto da richiedere una convalida del Giudice in termini ristrettissimi. Anche l\u2019accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero \u00e8 stata ritenuta misura restrittiva della libert\u00e0 personale, con conseguente dichiarazione d\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale della disciplina legislativa che non prevedeva il controllo del Giudice ordinario sulla misura, controllo poi introdotto dal legislatore in esecuzione della decisione della Corte Costituzionale; la disciplina sul trattamento sanitario obbligatorio, ugualmente, poich\u00e9 impattante sulla libert\u00e0 personale, prevede un controllo tempestivo del Giudice in merito alla sussistenza dei presupposti applicativi previsti tassativamente dalla legge: infatti, l\u2019art. 13 Cost. stabilisce che le misure restrittive della libert\u00e0 personale possono essere adottate solo su \u00ab\u2026atto motivato dall1autorit\u00e0 giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge\u00bb; primo corollario di tale principio costituzionale, dunque, \u00e8 che un DPCM non pu\u00f2 disporre alcuna limitazione della libert\u00e0 personale, trattandosi di fonte meramente regolamentare di rango secondario e non gi\u00e0 di un atto normativo avente forza di legge; secondo corollario dei medesimo principio costituzionale \u00e8 quello secondo il quale neppure una legge (o un atto normativo avente forza di legge, qual \u00e8 il decreto-legge) potrebbe prevedere in via generale e astratta, nel nostro ordinamento, l\u2019obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralit\u00e0 indeterminata di cittadini, posto che l\u2019art. 13 Cost. postula una doppia riserva, di legge e di giurisdizione, implicando necessariamente un provvedimento individuale, diretto dunque nei confronti di uno specifico soggetto, in osservanza del dettato di cui al richiamato art. 13 Cost.<\/p>\n<p>\u2013 Peraltro, nella fattispecie, poich\u00e9 trattasi di DPCM, cio\u00e8 di un atto amministrativo, il Giudice ordinario non deve rimettere la questione d\u00ec legittimit\u00e0 costituzionale alla Corte costituzionale, ma deve procedere, direttamente, alla disapplicazione dell\u2019atto amministrativo illegittimo per violazione di legge (Costituzionale),<br \/>\n\u2013 Infine, non pu\u00f2 neppure condividersi l\u2019estremo tentativo dei sostenitori, ad ogni costo, della conformit\u00e0 a Costituzione dell\u2019obbligo di permanenza domiciliare sulla base della considerazione che il DPCM sarebbe conforme a Costituzione, in quanto prevederebbe delle legittime limitazioni della libert\u00e0 di circolazione ex art. 16 Cost. e non della libert\u00e0 personale. Infatti, come ha chiarito la Corte Costituzionale la libert\u00e0 di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, come ad esempio, l\u2019affermato divieto di accedere ad alcune zone, circoscritte che sarebbero infette, ma giammai pu\u00f2 comportare un obbligo di permanenza domiciliare (Corte Cost., n. 68 del 1964). In sostanza la libert\u00e0 di circolazione non pu\u00f2 essere confusa con la libert\u00e0 personale: i limiti della libert\u00e0 di circolazione attengono a luoghi specifici il cui accesso pu\u00f2 essere precluso, perch\u00e9 ad esempio pericolosi; quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi, ma le persone allora la limitazione si configura come vera e propria limitazione della libert\u00e0 personale. Certamente quando il divieto di spostamento \u00e8 assoluto, come nella specie, in cui si prevede che il cittadino non pu\u00f2 recarsi in nessun luogo al di fuori della propria abitazione \u00e8 indiscutibile che si versi in chiara e illegittima limitazione della libert\u00e0 personale.<br \/>\n\u2013 In conclusione, deve affermarsi la illegittimit\u00e0 del DPCM indicato per violazione dell\u2019art. 13 Cost., con conseguente dovere del Giudice ordinario di disapplicare tale DPCM ai sensi dell\u2019art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E.<br \/>\n\u2013 Poich\u00e9, proprio in forza di tale decreto, ciascun imputato \u00e8 stato \u201ccostretto\u201d a sottoscrivere un\u2019autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima, deriva dalla disapplicazione di tale norma che la condotta di falso, materialmente comprovata come in atti, non sia tuttavia punibile giacch\u00e9 nella specie le esposte circostanze escludono l\u2019antigiuridicit\u00e0 in concreto della condotta e, comunque, perch\u00e9 la condotta concreta, previa la doverosa disapplicazione della norma che imponeva illegittimamente l\u2019autocertificazione, integra un falso inutile, configurabile quando la falsit\u00e0 incide su un documento irrilevante o non influente ai fini della decisione da emettere in relazione alla situazione giuridica che viene in questione: al riguardo, \u00e8 ampiamente condivisibile l\u2019interpretazione giurisprudenziale, anche di legittimit\u00e0, secondo la quale \u201cNon integra il reato d\u00ec falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale l\u2019allegazione alla domanda di rinnovo di un provvedimento concessorio di un falso documento che non abbia spiegato alcun effetto, in quanto privo di valenza probatoria, sull\u2019esito della procedura amministrativa attivata. (Fattispecie relativa a rinnovo di una concessione mineraria)\u201d [Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 11952 del 22\/01\/2010 (dep. 26\/03\/2010) Rv. 246548 \u2013 01]: siccome, nella specie, \u00e8 costituzionalmente illegittima, e va dunque disapplicata, la norma giuridica contenuta nel DPCM che imponeva la compilazione e sottoscrizione della autocertificazione, il falso ideologico contenuto in tale atto \u00e8, necessariamente, innocuo; dunque, la richiesta di decreto penale non pu\u00f2 trovare accoglimento.<br \/>\nAlla luce di tutto quanto sin qui detto, deve pronunciarsi sentenza di proscioglimento, nei confronti di ciascun imputato, perch\u00e9 il fatto non costituisce reato,<\/p>\n<p>P.Q.M.<\/p>\n<p>Visto l\u2019art. 129, 530, nonch\u00e9 459 III CPP,<br \/>\ndichiara non luogo a procedere nei confronti di C. D. e G. M. in ordine al reato loro rispettivamente ascritto perch\u00e9 il fatto non costituisce reato.<br \/>\nReggio Emilia, 27.01.2021.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.laleggepertutti.it\/475508_covid-uscire-in-zona-rossa-non-e-reato\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Fonte<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il giudice assolve una coppia uscita di casa durante il lockdown perch\u00e9 il Dpcm che vieta gli spostamenti \u00e8 illegittimo per contrasto con la Costituzione. 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