{"id":54620,"date":"2021-07-11T20:25:48","date_gmt":"2021-07-11T18:25:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.liberopensare.com\/?p=54620"},"modified":"2021-07-11T20:30:45","modified_gmt":"2021-07-11T18:30:45","slug":"ddl-zan-ovvero-caligola-che-fa-console-il-suo-cavallo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.liberopensare.com\/en\/ddl-zan-ovvero-caligola-che-fa-console-il-suo-cavallo\/","title":{"rendered":"DDL Zan, ovvero Caligola che fa console il suo cavallo"},"content":{"rendered":"<div class=\"intestazione-post\">\n<p class=\"p1\">Fino a questo momento mi sono guardato dall\u2019intervenire sul cosiddetto \u201cDdl Zan\u201d. Il diritto penale non \u00e8 la mia materia e, data un\u2019occhiata a qualche cronaca sui contenuti del Ddl e sul relativo dibattito, mi ero fatto l\u2019idea che la discussione si sarebbe presto sopita e che un testo cos\u00ec bislacco e raffazzonato sarebbe caduto nel dimenticatoio senza che neanche si arrivasse in proposito a un dibattito parlamentare serio. Ma il fatto che col passare dei mesi il Ddl resti sulla cresta dell\u2019onda, a differenza di proposte dalla spiccata rilevanza sociale come salario minimo e obsolescenza programmata, e le sollecitazioni di svariati colleghi allibiti e preoccupati mi spingono a una pi\u00f9 attenta analisi critica del testo, cercando di evidenziarne i punti pi\u00f9 allarmanti, nell\u2019auspicio di dare un modesto contributo affinch\u00e9 quello che a me pare soltanto il frutto di molta confusione \u2013 terminologica, concettuale e fors\u2019anche mentale! \u2013 non possa aspirare seriamente a trasformarsi in legge dello Stato. Ci\u00f2 aggiungendo alcune considerazioni di pi\u00f9 generale portata alle pi\u00f9 specifiche e ben motivate critiche giuspenalistiche che gi\u00e0 tanti esperti del settore hanno manifestato. Per la verit\u00e0, tali e tante sono le amenit\u00e0 contenute nella proposta, che si ha solo l\u2019imbarazzo della scelta di quelle su cui pi\u00f9 infierire!<\/p>\n<p>Il disegno di legge (S. 2005) \u00e8 attualmente in una fase avanzata del procedimento parlamentare, in quanto un testo \u00e8 stato approvato alla Camera il 4 novembre 2020, unificando diverse proposte, tra cui quella di cui l\u2019On. Zan era primo firmatario e relatore (C. 569). \u00c8 opportuno concentrare le osservazioni su alcuni aspetti del testo gi\u00e0 approvato dalla Camera, tralasciando, per semplicit\u00e0 e per carit\u00e0 di patria, le versioni precedenti.<\/p>\n<p>Le stranezze cominciano gi\u00e0 con il titolo dell\u2019atto nel suo insieme, misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull\u2019orientamento sessuale, sull\u2019identit\u00e0 di genere e sulla disabilit\u00e0 (sic!). I soggetti tutelati dal Ddl appaiono insomma coerenti e ben specificamente determinati: rimpiango per\u00f2 l\u2019assenza dei biondi, degli arb\u00ebresh\u00eb, dei guariti dal Covid e degli asmatici (categoria quest\u2019ultima a cui appartengo e, per la cui assenza, mi sento discriminato!).<\/p>\n<p>L\u2019articolo 1, dedicato alle definizioni, gi\u00e0 si presenta tra le principali fonti di perplessit\u00e0 dell\u2019intero testo. Vi si pretende, in effetti, di definire, sia pure (<em>Deo agimus gratia<\/em>!) solo \u201cai fini della presente legge\u201d il \u201csesso\u201d, l\u2019\u201corientamento sessuale\u201d, il \u201cgenere\u201d e l\u2019\u201cidentit\u00e0 di genere\u201d. Se sull\u2019\u201corientamento sessuale\u201d gi\u00e0 appare a dir poco discutibile volerne dare una definizione normativa, trattandosi di un concetto ben chiaro al senso comune e che pu\u00f2 essere facilmente dato per presupposto (perch\u00e9 adagiarsi sulla pedanteria definitoria del legislatore di\u00a0<em>common law<\/em>, estranea alla nostra tradizione e rispondente alle diverse esigenze ermeneutiche del giudice angloamericano?), \u00e8 con il \u201cgenere\u201d (\u201cqualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso\u201d) e l\u2019\u201cidentit\u00e0 di genere\u201d (\u201cl\u2019identificazione percepita e manifestata di s\u00e9 in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall\u2019aver concluso un percorso di transizione\u201d) che si raggiunge l\u2019apoteosi dell\u2019assurdo. In effetti, mi \u00e8 noto che alcune scienze sociali, mediche e psicologiche propongano l\u2019idea di un\u2019accezione del concetto di \u201cgenere\u201d distinta da quella di \u201csesso\u201d, ipotizzandone definizioni pi\u00f9 o meno vicine a quelle che emergono nel testo del Ddl e sviluppandone in maniera pi\u00f9 o meno radicale alcune possibili implicazioni, eventualmente anche in vista di trattamenti sanitari. Non sono abbastanza addentro a queste scienze da poter determinare quanto, attualmente, in ciascuna di esse tale punto di vista possa considerarsi maggioritario. Ci\u00f2 che mi preme sottolineare \u00e8 l\u2019insensatezza di voler generalizzare, tradurre e cristallizzare in un testo legislativo un orientamento di alcune scienze sociali e psicologiche, un po\u2019 come se il legislatore volesse recepire e definire in un testo di legge la \u201clibido\u201d, il \u201ccomplesso di Edipo\u201d, il \u201ctransfert\u201d o la \u201cpulsione di morte\u201d. Pretesa risibile, oltre ogni immaginazione, ma al tempo stesso pericolosamente autoritaria, confessionale e antiscientifica (si potrebbero tradurre le proposizioni definitorie del Ddl in qualche anatema nello stile del concilio di Trento: \u201cse qualcuno nega la definizione legislativa del genere, sia anatema\u201d\u2026 e in effetti, proseguendo con il testo, si vede che gli anatemi, provvisti di sanzione penale, arrivano per davvero!) e, in quanto tale, in possibile contrasto persino con la libera scienza di cui all\u2019art. 33 della Costituzione.<\/p>\n<p><script type=\"text\/javascript\">\nvar ml_partners_options = {\n\tpcode : \"3867\",\n\tlogo : \"logo\",\n\timmagini : \"s\",\n\tmaxtitolo : 50,\n\tprezzo : \"s\",\n\tbordocolor : \"09f\",\n\tsconto : \"s\",\n\tricerca : \"s\",\n\tdefaultricerca : \"manipolazione sociale\",\n\tdefaulttipo : \"Libri\",\n\txml_id : 5,\n\tmaxprodotti : 20,\n\ttarget : \"_blank\",\n\tlinkcolor : \"09f\",\n\tbgcolor : \"cef\",\n\tbuttoncolor : \"fff\",\n\tprezzocolor : \"f80\",\n\tn_row : 1,\n\tlarghezza : \"100%\",\n};\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\" src=\"https:\/\/plus.macrolibrarsi.it\/assets\/widget-partner-v1\/js\/macrolibrarsi.partners.js\"><\/script><\/p>\n<p>Veniamo ora al cuore del DDL. I suoi articoli 2 e 3 vogliono modificare gli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, integrando il sesso, il genere, l\u2019orientamento sessuale, l\u2019identit\u00e0 di genere (come previamente definiti) e la disabilit\u00e0 nella configurazione delle fattispecie che danno gi\u00e0 luogo ai reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa e all\u2019aggravante delle finalit\u00e0 di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l\u2019attivit\u00e0 di organizzazioni che hanno tali finalit\u00e0. Le figure di reato delineate e l\u2019aggravante meritano separata considerazione, pur manifestando alcune criticit\u00e0 comuni abbastanza palesi \u2013 che molti studiosi hanno infatti evidenziato \u2013 legate all\u2019estrema indeterminatezza e ampiezza delle condotte considerate e dei soggetti protetti, come si \u00e8 gi\u00e0 osservato sopra tra loro disparati ed eterogenei fino all\u2019inverosimile. Sia i reati, sia l\u2019aggravante si espongono peraltro all\u2019assurdo che, per valutarne la verosimiglianza, in presenza di situazioni in cui la ricostruzione dei fatti non fosse ovvia e autoevidente, il magistrato potrebbe doversi trovare ad accertare l\u2019orientamento sessuale (con tanto di prove testimoniali, documentali, ecc., a carico e a discarico\u2026 e per chi testimoniasse qualcosa a cui il giudice non dovesse credere, si aprirebbe la strada di un processo per falsa testimonianza) tanto della vittima quanto dell\u2019accusato, con il possibile paradossale risultato, oltre che di trasformare in farsa molti processi, addirittura di dissuadere dalla querela le vittime di reati.<\/p>\n<p>Con riferimento al reato, che cosa pu\u00f2 mai significare la repressione penale di chi commetta atti di discriminazione per motivi, per esempio, di sesso o di orientamento sessuale? Pu\u00f2, per esempio, sindacarsi chi un cittadino abbia o non abbia voluto invitare alla propria tavola (o consigliato a un amico di invitare alla sua) e perch\u00e9? Qui, attenzione, sono in questione i comportamenti non di pubblici poteri, ma di privati cittadini, la cui, per esempio, misandria o misoginia, pure che non si traduca in altri reati, apparirebbe (ovviamente, ci\u00f2 \u00e8 limpidamente anticostituzionale!) poter essere oggetto di repressione penale. La formulazione sembra echeggiare, deformandolo grottescamente, l\u2019articolo 3, comma primo, della Costituzione, che giustamente proibisce che una serie di distinzioni possano essere operate dalla legge nei confronti dei cittadini, e il Ddl ne trae la demenziale conclusione che neanche i cittadini (a prescindere da loro ruoli di rilievo pubblicistico, di esercizio di potere su un subordinato, di dovere di fornire beni o servizi a una generalit\u00e0 di avventori, ecc.) possano nella vita privata operare certe distinzioni tra gli altri cittadini, confondendo i ruoli del privato cittadino e dei pubblici poteri. I cittadini sono insomma obbligati a volersi bene, anche quando non vogliono! Per quanto ci si arrovelli, mi pare difficile immaginare un\u2019interpretazione costituzionalmente compatibile delle distopiche ipotesi di reato concernenti la propaganda di idee, l\u2019istigazione o la commissione di (fumosissimi) atti di discriminazione. L\u2019istigazione al reato \u00e8 peraltro una figura tanto amata dal legislatore di epoca fascista di quando fu redatto il Codice penale quanto giustamente malvista dai giuristi di epoca repubblicana, con articolati interventi della Corte costituzionale volti a limitare e circoscrivere: questo pu\u00f2 far riflettere su quanto inopportuna possa essere l\u2019idea di ampliare cos\u00ec a dismisura, a tutela di un cos\u00ec ampio numero di soggetti protetti, ipotesi di reati di istigazione. A ci\u00f2 si aggiunge l\u2019ulteriore figura di reato di chi commetta violenza (curiosamente equiparata, nel testo legislativo, ad atti di provocazione alla violenza\u2026 l\u2019ennesima stranezza del testo che risulterebbe dall\u2019intervento del legislatore: si vuole con ci\u00f2 punire, severissimamente, alcune ingiurie, dopo aver appena depenalizzato le ingiurie in generale? Si vuole introdurre una nuova classificazione delle ingiurie, in cui provocare l\u2019interlocutore ponendone in dubbio la virilit\u00e0 sarebbe punito con una pena draconiana, mentre affermandone la professione di meretricio della genitrice non costituirebbe neanche reato? Entrare nella prospettiva contorta degli estensori del Ddl \u00e8 davvero un\u2019impresa ardua\u2026), o, di nuovo, istighi a commettere violenza per i gi\u00e0 citati motivi. Ora, se atti violenti commessi per questi motivi devono senz\u2019altro essere repressi, si pone la questione che approfondir\u00f2 di seguito con riferimento all\u2019aggravante: perch\u00e9 reprimerli in maniera specifica e differenziata, distinguendoli dalla generalit\u00e0 di atti violenti commessi per i motivi pi\u00f9 disparati e raramente nobili?<\/p>\n<p>Veniamo ora all\u2019aggravante. Perch\u00e9 una serie cos\u00ec disparata di finalit\u00e0 debba dar luogo a circostanze aggravanti per una generalit\u00e0 di reati \u00e8 ancora una volta difficile da comprendere, in primis proprio per il carattere eterogeneo di tali finalit\u00e0. Commettere reati per queste finalit\u00e0 \u00e8 abietto,\u00a0<em>\u00e7a va sans dire<\/em>. Come abiette sono moltissime delle finalit\u00e0 per cui si commettono reati. Per assurdo, il legislatore di epoca fascista, nel redigere l\u2019articolo 61 del Codice penale, dimostra pi\u00f9 buon senso, trasparenza e spirito garantista rispetto a ci\u00f2 che si vorrebbe far approvare al legislatore di oggi (beninteso, lo spirito autoritario dell\u2019epoca ri-emerge nella nozione di delitto politico di cui all\u2019art. 8), aggravante dai contorni talmente incerti da lasciare al magistrato in sede di applicazione una discrezionalit\u00e0 di un\u2019ampiezza preoccupante.<\/p>\n<p>Beninteso, alcune delle critiche fin qui esplicitate sembrano potersi allargare anche alla legge Mancino, che, in tema di odio razziale, ha introdotto il reato e l\u2019aggravante che adesso si pretenderebbe di generalizzare a tutto e al contrario di tutto. La mia opinione in proposito \u00e8 che la legge Mancino abbia effettivamente aperto un\u00a0<em>vulnus<\/em>\u00a0la cui ampiezza si sta oggi manifestando nella sua problematicit\u00e0, ma che, nel momento in cui fu ideata, essa fosse giustificata da un contesto particolare in cui, tra espandersi improvviso dei fenomeni migratori e nascita di movimenti neofascisti particolarmente violenti contro gli stranieri (si ricordino i fatti di Base autonoma e Movimento politico occidentale), con concomitanti ritorni ad attacchi squadristi contro le comunit\u00e0 ebraiche, si fosse effettivamente di fronte a un improvviso deterioramento della condizione degli stranieri in Italia e degli ebrei italiani, sicch\u00e9 l\u2019uso di uno strumento di\u00a0<em>extrema ratio<\/em>\u00a0come il diritto penale appariva giustificato (resta per\u00f2 a mio avviso opportuno che ci si torni periodicamente a interrogare sull\u2019opportunit\u00e0 che tale uso permanga, perch\u00e9 \u00e8 bene che norme di\u00a0<em>extrema ratio<\/em>\u00a0adottate per fronteggiare situazioni eccezionali non restino poi in vita a tempo indeterminato). Lo stesso non pu\u00f2 dirsi per la condizione dell\u2019omosessuale oggi, che, pur non rosea, \u00e8 da decenni in progressivo miglioramento, con una crescente accettazione sociale del fenomeno. La condizione dell\u2019omosessuale in Italia \u00e8 oggi meglio di 20 anni fa, 20 anni fa meglio di 40 e 40 meglio di 60. Perch\u00e9 allora questa proposta adesso? Nella confusione del Ddl Zan, presentato come progressista, mi pare di intravedere il risorgere di attitudini retrive e premoderne, la scomposizione della figura ottocentesca del cittadino e di quella novecentesca del lavoratore in una congerie di\u00a0<em>status<\/em>\u00a0che ne dissolvono l\u2019unitariet\u00e0, l\u2019universalit\u00e0 e la solidariet\u00e0 in una serie di statuti speciali, generosamente concessi dalla magnanimit\u00e0 del sovrano. Di qui l\u2019idea fallace che possa per esempio trovare posto, nel nostro ordinamento, una sorta di diritto speciale dell\u2019omosessuale, ridotto a soggetto debole (al pari del disabile!) e bisognoso di protezione e come tale contrapposto e isolato rispetto agli altri, in una sorta di risorgere degli stati di\u00a0<em>ancien r\u00e9gime<\/em>\u00a0che, con un tocco di ridicolo, fa dipendere l\u2019appartenenza all\u2019uno o all\u2019altro stato da ci\u00f2 che si fa in camera da letto, come se la societ\u00e0, artificiosamente purgata dal conflitto sociale che ne \u00e8 invece il reale motore, ruotasse intorno a ci\u00f2. D\u2019altronde, francamente, fatico a capire l\u2019opposizione dei conservatori al Ddl Zan: dopo essersi battuti per un secolo per mantenere lo statuto sociale e giuridico del castrato\/eunuco, gli autentici reazionari dovrebbero salutare con favore la proposta di oggi!<\/p>\n<p><iframe src=\"https:\/\/cs.ilgiardinodeilibri.it\/data\/partner\/4507\/wg_manu_4730.html?_=1626027712\" frameborder=\"0\" width=\"600\" height=\"646\" scrolling=\"no\"><\/iframe>&nbsp;<br \/>\nI redattori, evidentemente essi stessi coscienti di essere pericolosamente in fallo rispetto al dettato costituzionale, in un maldestro tentativo di coprirsi le spalle hanno curiosamente avvertito la necessit\u00e0 di esplicitare un articolo 4 che fa salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonch\u00e9 le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libert\u00e0 delle scelte, purch\u00e9 non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti. Insomma, nella sua bont\u00e0 il legislatore\u00a0<em>octroie<\/em>\u00a0ai cittadini la facolt\u00e0 di porre in atto condotte legittime\u2026 \u201cpurch\u00e9 non idonee a\u2026\u201d: dunque, alcune condotte \u201clegittime\u201d non sono neanche\u00a0<em>octroey\u00e9es<\/em>\u00a0dal sovrano caritatevole!<\/p>\n<p>Si potrebbe andare avanti analizzando punto per punto il Ddl, ma quanto gi\u00e0 detto basta e avanza per questa sede, divulgativa.<br \/>\nLa questione mi sembra allora piuttosto chiedersi come mai siamo potuti arrivare a questo punto: perch\u00e9 un testo del genere possa essere redatto e sostenuto da parlamentari anche di esperienza, alimentando un serio dibattito, in Parlamento e nella societ\u00e0, e rischiando addirittura di essere approvato. Probabilmente una parte della risposta si ritrova nello scadimento, sovente osservato, del livello culturale e intellettuale del ceto politico, dei commentatori, dei giornalisti, e nella polarizzazione artificiosa del dibattito (tranne che sulle questioni di reale rilievo sociale ed economico, su cui maggioranza e opposizione formano oggi invece un blocco granitico). Ma \u00e8 in gioco un qualcosa di pi\u00f9 grave, per cui non ci si pu\u00f2 consolare dicendo \u201cun testo assurdo in pi\u00f9 o uno in meno approvato non fa la differenza\u201d o \u201ctanto una legge cos\u00ec strampalata resterebbe lettera morta\u201d: \u00e8 infatti in gioco l\u2019arbitrariet\u00e0 del potere, l\u2019idea che un qualunque ammasso di parole, qualunque congerie di amenit\u00e0 possa assurgere al rango di legge in spregio a ogni considerazione di logica, di buon senso, di costituzionalit\u00e0, di efficacia, di coerenza, di sensatezza, solo perch\u00e9 i capipartito e i capiredazione lo strombazzano, in ossequio apparente ai principi della democrazia ma svuotandone la sostanza. \u00c8 un re nudo di cui nessuno, nel dibattito corrente, si avvede. \u00c8 un Caligola che nomina console il suo cavallo. Il delirio del legislatore, dando luogo a un diritto frammentario, disomogeneo, incomprensibile e inapplicabile, si traduce inevitabilmente poi in un interprete onnipotente e\u00a0<em>legibus solutus<\/em>, favorito dalle picconate che questa proposta, come tanti testi normativi degli ultimi anni, affonderebbe contro il pensiero moderno e illuminista, come nell\u2019intento di riportare l\u2019essere umano a uno stato di minorit\u00e0. Il problema, in definitiva, \u00e8 che un legislatore come quello che ieri ha approvato serenamente l\u2019\u201comicidio stradale\u201d e che oggi discute in tutta seriet\u00e0 un obbrobrio come il Ddl Zan \u00e8 un legislatore disattento, pressappochista e autoreferenziale che domani, in assenza della dovuta vigilanza dei cittadini, potrebbe approvare con altrettanta nonchalance i forni crematori senza neanche avvedersene.<\/p>\n<p>Un\u2019ultima osservazione. I problemi di integrazione delle persone omosessuali nel tessuto sociale esistono tuttora e questo non va negato, n\u00e9 sminuito. Tanto pi\u00f9 fuori dalle grandi citt\u00e0, \u00e8 tutt\u2019altro che raro che la scoperta o la dichiarazione di omosessualit\u00e0 sia all\u2019origine di tristi situazioni di isolamento, rispetto alla famiglia o al gruppo di amici, e persino di rotture violente di tali legami. Ma, al difuori di situazioni in cui ci\u00f2 sfoci nella commissione di reati, da perseguire, non mi sembra questo un problema che il legislatore, tantopi\u00f9 penale, possa e debba direttamente risolvere; \u00e8 anzi un altro sintomo del disorientamento del nostro tempo illudersi che i pubblici poteri possano, con una bacchetta magica, risolvere qualsiasi problema esistente nella societ\u00e0 che esprime gli stessi. \u00c8 in atto un processo di crescente accettazione dell\u2019omosessualit\u00e0 e penso e spero che esso continuer\u00e0 nei prossimi anni e decenni; in favore di questo processo \u00e8 bene che le persone e le organizzazioni sinceramente progressiste continuino a spendersi nella societ\u00e0. C\u2019\u00e8 per\u00f2 un altro aspetto, su cui i pubblici poteri potrebbero e dovrebbero agire, ma non agiscono: e questa mi sembra l\u2019unica vera questione politica, schivata e quasi sempre silenziata nel dibattito pubblico. Chi organizza sistematicamente raid squadristi contro altre persone a cagione del loro orientamento sessuale non \u00e8 un qualsiasi \u201ccomune\u201d cittadino, bens\u00ec quasi sempre, come emerge dalle poche indagini che vanno a fondo, un membro della rete militante di uno di quei due o tre gruppuscoli neofascisti ben noti ai mezzi d\u2019informazione, alle autorit\u00e0 inquirenti e alle forze dell\u2019ordine. Quando facevo politica attiva, avrei saputo dire met\u00e0 dei nomi e cognomi di chi, nella mia citt\u00e0, si fregiava di queste imprese edificanti. Perch\u00e9, salvo poche eccezioni, le indagini su queste vere e proprie bande armate non sono considerate prioritarie da molte procure della Repubblica, n\u00e9 la loro repressione dal Ministero degli Interni (anche procedendo al loro proscioglimento, come avvenne per esempio per Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale)? Non so se sia pi\u00f9 una questione di dossier scottanti risalenti al periodo della strategia della tensione, di simpatie sospette di alcuni elementi ai vertici di organi dello Stato o se semplicemente questo gioco delle parti convenga in fin dei conti a tutti, ivi compresi i sedicenti progressisti del nostro tempo, per mantenere e consolidare senza troppi sforzi la propria area di consenso politico. Resta il fatto che, invece che prendersi gioco degli interessi delle persone omosessuali, le formazioni di maggioranza sostenitrici del Ddl Zan potrebbero ben pi\u00f9 seriamente attivarsi affinch\u00e9 l\u2019apparato istituzionale dello Stato prevenga e reprima sistematicamente i noti gruppi neofascisti avvezzi alla pratica di aggressioni e raid omofobi, con i tanti strumenti che la legislazione vigente mette gi\u00e0 a disposizione, piuttosto che praticare la strada assai meno seria di lasciar disapplicare le norme in vigore e cercare di puntellarle con norme speciali, millenaristicamente presunte salvifiche, dalla discutibile compatibilit\u00e0 costituzionale.<\/p>\n<\/div>\n<p><em>Sirio Zolea<\/em><\/p>\n<p><em><a href=\"https:\/\/www.lafionda.org\/2021\/07\/08\/ddl-zan-ovvero-quando-la-confusione-aspira-a-diventare-legge-ovvero-caligola-che-fa-console-il-suo-cavallo\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Fonte<\/a><\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fino a questo momento mi sono guardato dall\u2019intervenire sul cosiddetto \u201cDdl Zan\u201d. 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